Lavoro e occupazione - Ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme in materia di lavoro emesse dalla direzione provinciale del lavoro - Proposizione del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro - Termine per l'ordinaria opposizione giurisdizionale di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Prevista sospensione in luogo di interruzione - Asserito eccesso di delega - Insussistenza - Discrezionalità del legislatore delegato esercitata all'interno di un'ampia formulazione della delega - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale art. 17, comma 3, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. La norma impugnata stabilisce che la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro avverso le ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme in materia di lavoro, "sospende" - anziché interrompere - il termine di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ipotizzato eccesso di delega - prospettato in relazione all'art. 8, comma 2, lett. d) della legge 14 febbraio 2003, n. 30» - è insussistente. Tale ultima norma stabilisce i principi e criteri direttivi, nel rispetto dei quali va esercitata la delega di cui al comma 1, e alla lett. d) del comma 2 prevede la «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro». Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega, sicché la valutazione dell'eccesso di delega va fatta in rapporto alla ratio della delega, onde stabilire se la norma delegata sia con questa coerente. Nella specie, a fronte di una delega legislativa formulata in termini molto ampi, la previsione di due nuove ipotesi di ricorsi amministrativi (di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 123 del 2004) appare coerente con la ratio della delega perché comporta l'introduzione di forme semplificate di procedimenti sanzionatori amministrativi, il che non esclude che nella struttura attuativa del procedimento, siano rinvenibili criticità suscettibili di violare parametri costituzionali diversi dagli artt. 76 e 77 Cost.
- Sull'eccesso di delega: sentenze nn. 272/2012, 230/2010, 426/2008 e 112/2008.