Sentenza 119/2013 (ECLI:IT:COST:2013:119)
Massima numero 37116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  03/06/2013;  Decisione del  03/06/2013
Deposito del 05/06/2013; Pubblicazione in G. U. 12/06/2013
Massime associate alla pronuncia:  37115


Titolo
Lavoro e occupazione - Ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme in materia di lavoro emesse dalla direzione provinciale del lavoro - Proposizione del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro - Termine per l'ordinaria opposizione giurisdizionale di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Prevista sospensione in luogo di interruzione - Manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento processuale rispetto all'analoga fattispecie del ricorso alla direzione regionale del lavoro - Limitazione della tutela giurisdizionale contro atti sanzionatori della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 113, secondo comma, Cost., l'art. 17, comma 3, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale). Il d.lgs. n. 124 del 2004 ha previsto, nella materia indicata, due nuove ipotesi di ricorsi amministrativi differenziate per materie e finalità. Infatti, il ricorso al direttore della direzione regionale del lavoro, di cui all'art. 16, è proponibile soltanto avverso ordinanze ingiunzioni emesse, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, dalle direzioni provinciali del lavoro per fatti giuridici diversi dalla contestazione circa la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, mentre il mezzo di cui all'art. 17 è caratterizzato, fra l'altro, dall'avere ad oggetto questioni concernenti la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro. Per entrambi i procedimenti, è previsto, avverso l'atto terminale che abbia avuto esito negativo per l'interessato, il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Tuttavia l'art. 16, comma 3, facendo decorrere il termine per opporsi all'ordinanza-ingiunzione dalla notifica del provvedimento (che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata) o dalla scadenza del termine fissato per la decisione, garantisce all'interessato la conservazione dell'intero arco cronologico di trenta giorni per proporre l'opposizione giurisdizionale; in altre parole, attribuisce al ricorso alla direzione regionale del lavoro un effetto sospensivo-interruttivo. Invece, l'art. 17, comma 3 (nel testo applicabile alla fattispecie), stabilendo che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende il termine in questione, comporta che esso riprenda a decorrere dopo la cessazione dell'effetto sospensivo, detraendo, però, la parte già decorsa prima della presentazione del ricorso (cioè la parte compresa tra la notifica del provvedimento e la proposizione del ricorso al Comitato regionale). Tale diversità di disciplina si pone, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3 Cost., perché risulta del tutto irragionevole. Essa, inoltre, viola anche l'art. 113, secondo comma, Cost. perché a causa della prevista sospensione, il termine per proporre ricorso giurisdizionale può ridursi a tal punto da scomparire, con una corrispondente limitazione della effettività della tutela giurisdizionale, che non può trovare giustificazione nel carattere facoltativo del ricorso amministrativo de quo. Infatti, rientra, senza dubbio, nella discrezionalità del legislatore organizzare la disciplina del processo e conformare gli istituti processuali. Tuttavia, una volta che tale discrezionalità sia stata esercitata e l'istituto, o gli istituti, siano stati introdotti nell'ordinamento, è anche necessario assicurarne la conformità alla Costituzione, a prescindere dal carattere, facoltativo o meno, della tutela giurisdizionale ad essi affidata.

- In materia di discrezionalità del legislatore nell'organizzare la disciplina del processo e nel conformare gli istituti processuali: sentenze nn. 17/2011, 230/2010 e 50/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 17  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 113  co. 2

Altri parametri e norme interposte