Eguaglianza (principio di) - In genere - Giudizio di relazione tra situazioni uguali o diverse - Conseguente necessità di medesima o diversa disciplina - Incidenza del fluire del tempo sulla possibile differenza tra le discipline applicabili alle stesse fattispecie. (Classif. 092001).
Il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti. Ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul “perché” una determinata disciplina operi, all’interno del tessuto egualitario dell’ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. (Precedenti: S. 43/2022 - mass. 44528; S. 276/2020 - mass. 42924; S. 241/2014 - mass. 38142; S. 5/2000 - mass. 25117; S. 89/1996 - mass. 22260).
Non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. (Precedenti: S. 104/2018 - mass. 40767; S. 254/2014 - mass. 38162; S. 273/2011 - mass. 35867; S. 94/2009 - mass. 33284).
Nella successione delle leggi nel tempo è possibile, nei limiti della coerenza di sistema e della proporzionalità rispetto alla finalità perseguita, che permanga una differenziazione di disciplina ratione temporis.