Elezioni - Cause di incompatibilità - Incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutte le altre ipotesi di incompatibilità ex lege per il sindaco - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 63 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti in quanto la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell'uno e nell'altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità e di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell'elezione.
- V. sentenze nn. 277/2011 e 67/2012).