Sentenza 121/2013 (ECLI:IT:COST:2013:121)
Massima numero 37118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  03/06/2013;  Decisione del  03/06/2013
Deposito del 05/06/2013; Pubblicazione in G. U. 12/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali - Crediti inesigibili per modesta entità dell'importo - Innalzamento della soglia della modesta entità da lire trentaduemila a 30 euro - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Assorbimento dell'istanza cautelare.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 97, 118, 119 e 120 Cost., secondo cui «A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta». In relazione alla ritenuta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. per interferenza nella materia «coordinamento del sistema tributario», deve rilevarsi l'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, in quanto i suddetti tributi regionali derivati e le indicate addizionali, istituiti e regolati dalla legge statale, rientrano nella materia «ordinamento tributario dello Stato», che l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. riserva alla competenza legislativa statale, a nulla rilevando che il gettito sia attribuito alle Regioni. Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 119 Cost., in combinato disposto con gli artt. 97 e 118 Cost. e, quale «parametro interposto», con l'art. 11 del d.lgs. n. 68 del 2011, perché - in mancanza delle misure compensative previste dal citato art. 11 per il caso di diminuzione di entrate tributarie - la disposizione impugnata ridurrebbe il gettito dei tributi regionali di un importo tale da impedire il corretto esercizio delle attribuzioni della Regione (art. 118 Cost.), così violando la sua autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), la Regione non fornisce la prova del presupposto della censura, cioè del fatto che l'applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione del gettito dei tributi regionali «derivati» (e delle addizionali regionali su tributi erariali), in misura tale da compromettere lo svolgimento delle sue funzioni. Neppure è fondata la questione riferita alla ritenuta violazione dell'art. 120 Cost., in quanto la norma impugnata è stata adottata nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «sistema tributario dello Stato», per la quale la Costituzione non impone alcun coinvolgimento delle Regioni, poiché l'attività legislativa esclusiva sfugge, in ogni caso, alle procedure di leale collaborazione.

- Sulla non estensione del principio di leale collaborazione all'esercizio dell'attività legislativa esclusiva, qual è quella del «sistema tributario dello Stato», v. citate sentenze nn. 371/2008 e 222/2008, 401/2007.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  02/03/2012  n. 16  art. 3  co. 10

legge  26/04/2012  n. 44  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  06/05/2011  n. 68  art. 11