Opere pubbliche - Progettazione e realizzazione del tronco Trento-Valdastico-Piovene dell'autostrada A/31 Trento-Rovigo, meglio noto come Valdastico Nord, insistente sul territorio della Provincia di Trento - Atti o attività eventuali, non comunicati, dai quali risulta, mediante l'inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere alla realizzazione dell'autostrada Valdastico Nord - Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Provincia di Trento - Asserita esclusione della previa intesa con la Provincia, lesiva delle attribuzioni provinciali - Genericità del ricorso e degli atti oggetto del ricorso - Inammissibilità.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione a «tutti gli eventuali altri atti o attività, mai comunicati alla ricorrente Provincia, dai quali risulta, mediante l'inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere alla realizzazione dell'autostrada Valdastico Nord a prescindere dalla necessaria intesa con la Provincia di Trento», per asserita violazione degli articoli 117 e 118 Cost., degli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del principio di leale collaborazione, trattandosi di una categoria indefinita di atti impugnati, e dunque per l'estrema genericità del ricorso sul punto.
- In senso analogo, v. citate sentenze nn. 62/2011, 105/2009, 329/2008, 380/2007.