Commercio - Norme della Regione Marche - Regime di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali - Disciplina difforme da quella statale - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Ius superveniens che liberalizza le attività commerciali - Necessità che il rimettente verifichi la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.
Devono essere restituiti egli atti al rimettente, perché operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 55, co. 6, della legge della Regione Marche n. 27 del 2009, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 31 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha ulteriormente modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, eliminando dal testo della norma il riferimento ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte ed alla sperimentalità della nuova disciplina, così estendendo la liberalizzazione della disciplina degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura domenicale e festiva a tutte le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. n. 114 del 1998. Pertanto, attualmente la normativa statale prevede che tali attività commerciali non possano più incontrare limiti o prescrizioni relativi agli orari di apertura e chiusura e alle giornate di chiusura obbligatoria e quindi compete al rimettente verificare se la motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, prospettata nell'ordinanza di rimessione, resti valida alla luce del novum normativo.
- V. citata ordinanza n. 59/2012.