Commercio - Norme della Regione Lombardia - Regime di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali - Disciplina difforme da quella statale - Ius superveniens che liberalizza le attività commerciali - Necessità che il rimettente verifichi la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, in tema di limiti degli orari per l'apertura degli esercizi commerciali, in quanto, dopo la proposizione della odierna questione, è sopravvenuta la previsione del comma 1 dell'art. 31 del d.l. 6 dicembre del 2011, n. 201, il quale ha stabilito che le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: «[...] d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio [..]». Tale eliminazione (ad opera dello ius superveniens) dal testo della norma novellata del riferimento ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte estende la liberalizzazione della disciplina degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura domenicale e festiva a tutte le attività commerciali. Compete pertanto al rimettente verificare se la motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, prospettata nell'ordinanza di rimessione, resti valida alla luce del novum normativo e della incidenza di questo sulla definizione del giudizio principale.
- V. citata ordinanza n. 59/2012.