Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Potere di annullamento, in sede di reclamo, dell'atto adottato dall'Amministrazione penitenziaria in autotutela - Mancata previsione - Asserite disparità di trattamento, lesione del diritto di difesa, lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui non conferisce al magistrato di sorveglianza il potere di annullare, in sede di decisione sul reclamo proposto da un detenuto, il provvedimento adottato dall'amministrazione penitenziaria in via di autotutela. Essendo il petitum rivolto ad un ampliamento dei poteri del magistrato di sorveglianza nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, in tanto la questione può rilevare nel caso concreto, in quanto l'impugnativa del detenuto risulti fondata. Tuttavia, il rimettente, dopo aver illustrato le ragioni addotte dall'amministrazione penitenziaria a sostegno del contestato provvedimento di revoca in autotutela della precedente autorizzazione all'uso di un computer portatile da parte dell'interessato, non ha fornito alcuna indicazione riguardo alla fondatezza delle doglianze del reclamante - peraltro neppure specificate, al di là del semplice riferimento alla denuncia della violazione di legge - né, comunque e più in generale, in ordine all'esistenza di elementi idonei ad inficiare le valutazioni compiute dall'autorità penitenziaria.
- Per la manifesta inammissibilità di questioni dovuta a difetto di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 130/2012, 284/2011 e 220/2011.