Agricoltura - Norme della Regione Calabria - Disposizioni per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometro zero - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenuta modifica delle norme impugnate in modo conforme ai rilievi - Rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita - Estinzione del processo.
Deve essere dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3, lett. a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22, contenenti norme volte a orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometro zero, ed impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma Cost., ed in relazione agli artt. da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Infatti, la rinuncia al ricorso per sopravvenuta modifica delle disposizioni impugnate in modo conforme ai rilievi statali comporta l'estinzione del processo in mancanza della costituzione del resistente.
- Sull'estinzione del processo ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ex plurimis ordinanze nn. 302/2012 e 283/2012.