Ordinanza 129/2013 (ECLI:IT:COST:2013:129)
Massima numero 37128
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  03/06/2013;  Decisione del  03/06/2013
Deposito del 05/06/2013; Pubblicazione in G. U. 12/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentare - Giudizio per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un deputato rese ad emittenti televisive e ad agenzie di stampa - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Firenze in composizione monocratica - Fase di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Firenze nel corso di un procedimento civile per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un deputato, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultima ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Infatti, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente Tribunale ordinario di Firenze a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

 09/05/2012  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte