Sentenza 130/2013 (ECLI:IT:COST:2013:130)
Massima numero 37129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  03/06/2013;  Decisione del  03/06/2013
Deposito del 07/06/2013; Pubblicazione in G. U. 12/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norma della Regione Piemonte - Contratti di collaborazione che non comportano un aggravio per il bilancio regionale e contratti di collaborazione a tempo determinato analiticamente indicati - Prevista derogabilità del divieto, previsto dalla normativa statale, di assumere personale oltre il limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, l'art. 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, relativo a una serie eterogenea di contratti di collaborazione occasionale o a tempo determinato che non comportano un aggravio per il bilancio regionale, in quanto rappresenta una deroga al divieto, previsto dalla normativa statale, di assumere personale oltre il limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

- Sul rispetto dell'autonomia organizzativa sulla scelta dei suoi collaboratori delle Regioni da parte della disposizione di legge statale che pone i limiti di spesa stabiliti, si veda la sentenza n. 169/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  29/04/2011  n. 7  art. 14  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 9    co. 28  

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 14    co. 7  

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 14    co. 9  

legge  30/07/2010  n. 122  art.