Sentenza 131/2013 (ECLI:IT:COST:2013:131)
Massima numero 37130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  03/06/2013;  Decisione del  03/06/2013
Deposito del 07/06/2013; Pubblicazione in G. U. 12/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Obbligazioni - Norme della Regione Calabria - Cessioni dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione - Previsione che le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione Calabria qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa - Interferenza con la specifica regolamentazione di diritto privato speciale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., l'art. 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8. La suindicata disposizione disciplina le cessioni di credito, prevedendo che la cessioni di credito siano efficaci nei confronti della Regione qualora alla stessa siano state notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa. La cessione dei crediti è un istituto proprio del diritto civile e trova la sua prima fonte di disciplina nel relativo codice (artt. da 1260 a 1267). Essa rientra nel novero delle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo e risponde all'esigenza di regolare le fattispecie nelle quali si debba trasferire non una cosa ma un diritto di credito. Dalla stessa esigenza è nata la possibilità di incorporare il credito in un documento, attuando la cessione con la semplice dazione del documento stesso: è il caso dei titoli di credito e, segnatamente, della cambiale. A fianco della citata disciplina generale del codice, l'ordinamento civile prevede varie normative speciali, dirette a regolare determinate categorie di crediti (come accade per i crediti d'impresa per i quali la cessione è disciplinata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e per la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, disciplinata dall'articolata regolamentazione statale richiamata dall'attuale remittente). Questa Corte ha più volte affermato che l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione (ex plurimis: sentenze nn. 123/2010, 295/2009, 160/2009, 326/2008 e 51/2008). La disposizione censurata, introducendo - per le cessioni di credito vantate nei confronti della Regione Calabria - una apposita disciplina, supera il suddetto limite dell'ordinamento civile.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  04/02/2002  n. 8  art. 46  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte