Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Accreditamento con il servizio sanitario regionale - Previsione che la Regione possa concedere l'accreditamento definitivo ai soggetti che in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto provvisorio - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute - Assenza di specifica motivazione nel ricorso - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per assenza di specifica motivazione nel ricorso, la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 237-vicies quater, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost. e 1, comma 796, lett. s) e t), della legge n. 296 del 2006, in quanto prevede la facoltà della Regione Campania di concedere l'accreditamento definitivo ai soggetti che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale.
- Sull'inammissibilità per assenza di specifica motivazione sul punto, ex plurimis, sentenze nn. 401/2007, 450/2005; ordinanze nn. 123/2012 e 135/2009.