Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Accreditamento con il servizio sanitario regionale - Previsione che la Regione possa concedere l'accreditamento definitivo ai soggetti che in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto provvisorio - Contrasto con la normativa statale sulla procedura di accreditamento, articolata in una struttura bifasica nei confronti di un medesimo soggetto - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, poiché la previsione che la Regione possa concedere l'accreditamento definitivo con il servizio sanitario regionale ai soggetti che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di accreditamento provvisorio contrasta con la normativa statale sulla procedura di accreditamento, articolata in una struttura bifasica (accreditamento provvisorio e definitivo), nei confronti di un medesimo soggetto, e, dunque, lede la competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.
- Sul tema dell'inquadramento della materia de qua nella competenza concorrente della tutela della salute, v. sentenze nn. 200/2005, 134/2006, 361/2008, 262/2012 e 292/2012.