Straniero - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati - Erogazione agli stranieri extracomunitari subordinata al possesso del requisito della residenza nella regione da almeno cinque anni - Discriminazione arbitraria per l'assenza di ragionevole correlazione tra il requisito della residenza e le condizioni di bisogno - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art.3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2011, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni». La suindicata disposizione è stata censurata nella parte relativa alla previsione della possibilità di attribuzione dell'assegno regionale al nucleo familiare per figli ed equiparati ai cittadini stranieri extracomunitari solo se essi sono possesso della residenza in Regione da almeno cinque anni. Nella consolidata giurisprudenza di questa Corte si è, fra l'altro, sottolineato che, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla previsione di un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). Infatti, la previsione di un simile requisito non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011). Non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale «da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni» (sentenza n. 2 del 2013; in prospettiva similare, sentenza n. 4 del 2013). (le censure riferite all'art. 117, secondo comma, lett. b), Cost. restano assorbite).