Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Trattamento economico conseguente a passaggi all'interno dell'area di appartenenza - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della controparte - Estinzione del processo.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 7, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, va dichiarata la parziale estinzione del processo - ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - con riguardo all'impugnazione dell'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge regionale, concernente il trattamento economico del personale conseguente a passaggi all'interno dell'area di appartenenza ed impugnato in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. Infatti, il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso per tale parte e la Regione interessata non si è costituita in giudizio (ex plurimis, ordinanze nn. 283/2012, 282/2012, 122/2012 e 98/2012).