Sentenza 134/2013 (ECLI:IT:COST:2013:134)
Massima numero 37134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  03/06/2013;  Decisione del  03/06/2013
Deposito del 07/06/2013; Pubblicazione in G. U. 12/06/2013
Massime associate alla pronuncia:  37135


Titolo
Intervento in giudizio - Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) - Soggetto estraneo al giudizio incidentale di legittimità costituzionale e che non è portatore di un interesse qualificato inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

E' inammissibile l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) in quanto sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, solo le parti del giudizio principale. L'intervento di soggetti estranei a quest'ultimo giudizio è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Nella specie, l'ANIGAS non è parte del giudizio principale, né risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

- V. citate sentenze nn. 223/2012, 119/2012 e 67/2012; ordinanze nn. 32/2013 e 150/2012.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/06/2011  n. 93  art. 24  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte