Intervento in giudizio - Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) - Soggetto estraneo al giudizio incidentale di legittimità costituzionale e che non è portatore di un interesse qualificato inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità dell'intervento.
E' inammissibile l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) in quanto sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, solo le parti del giudizio principale. L'intervento di soggetti estranei a quest'ultimo giudizio è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Nella specie, l'ANIGAS non è parte del giudizio principale, né risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
- V. citate sentenze nn. 223/2012, 119/2012 e 67/2012; ordinanze nn. 32/2013 e 150/2012.