Appalti pubblici - Gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale - Disciplina del cosiddetto "sistema ambiti" configurato dall'art. 46- bis del decreto-legge n. 159 del 2007 - Previsione che, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo censurato, le gare siano effettuate unicamente con riferimento agli ambiti territoriali minimi di cui alla predetta disciplina - Asserita mancanza di copertura nei principi e criteri della legge delega - Insussistenza - Coerenza con le finalità indicate dal legislatore delegante della promozione della concorrenza, dell'efficiente funzionamento del mercato e, specificamente, di un dimensionamento della distribuzione che favorisca l'aggregazione delle piccole imprese - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede che, a far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (29 giugno 2011), le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale sono effettuate unicamente per ambiti territoriali minimi di cui all'art. 46-bis, comma 2, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159. Infatti, nella legge di delega n. 96 del 2010 esistono plurime indicazioni idonee a legittimare l'operato del legislatore delegato, sui presupposti, non contestati, dell'effetto pro concorrenziale e dell'incremento di efficienza del servizio del cosiddetto sistema ambiti: nel novero delle misure idonee a realizzare un'organizzazione concorrenziale ed efficiente del mercato interno della distribuzione di gas naturale, deve essere inserita l'attuazione del sistema di affidamento per bacini ottimali di utenza.