Sentenza 135/2013 (ECLI:IT:COST:2013:135)
Massima numero 37136
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  03/06/2013;  Decisione del  03/06/2013
Deposito del 07/06/2013; Pubblicazione in G. U. 12/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma che dichiara in via definitiva che un determinato comportamento dell'Amministrazione penitenziaria è lesivo di un diritto in danno del detenuto - Provvedimento del Ministro della giustizia che dispone la non esecuzione dell'ordinanza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Magistrato di sorveglianza di Roma - Violazione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario - Dichiarazione che non spettava al Ministro della giustizia disporre, su conforme proposta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che non fosse data esecuzione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma n. 3031 del 9 maggio 2011 - Conseguente annullamento del provvedimento del Ministro della giustizia in data 14 luglio 2011, protocollo GDAP-0254681-2011.

Testo
Deve essere dichiarato che non spettava al Ministro della Giustizia il potere di disporre, su conforme proposta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che non fosse data esecuzione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma n. 3031 del 9 maggio 2011, emanata a norma degli artt. 14-ter, 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, di accoglimento del reclamo di un detenuto, con cui si denunciava l'asserita illegittimità di un provvedimento che aveva precluso, riguardo alle persone soggette al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., la possibilità di assistere a programmi televisivi trasmessi dalle emittenti «Rai Sport» e «Rai Storia». Premesso che la sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato non avendo efficacia retroattiva non determina la cessazione della materia del contendere, il ricorso è da accogliere in quanto l'Amministrazione penitenziaria non ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice - come ad essa era consentito dall'art. 69, comma 1, ord. pen. - ma ha preferito la via della non applicazione ed ha proposto un diniego esplicito di ottemperanza al Ministro della giustizia, ottenendo il suo assenso. Essa ha conseguentemente vanificato un provvedimento di un giudice, adottato nei limiti e con le forme previsti dall'ordinamento. La menomazione delle attribuzioni di un organo appartenente al potere giudiziario ha avuto il risultato di rendere ineffettiva una tutela giurisdizionale esplicitamente prevista dalle leggi vigenti e costituzionalmente necessaria, secondo la giurisprudenza costituzionale. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del provvedimento del suddetto Ministro in data 14 luglio 2011, protocollo numero GDAP-0254681-2011.

Atti oggetto del giudizio

 14/07/2011  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 110

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte