Ordinanza 136/2013 (ECLI:IT:COST:2013:136)
Massima numero 37137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  03/06/2013;  Decisione del  03/06/2013
Deposito del 07/06/2013; Pubblicazione in G. U. 12/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Filiazione - Procedura per la verifica dello stato di abbandono di un minore - Apertura d'ufficio da parte del Presidente del Tribunale per i minorenni o di un Giudice da lui delegato - Mancata previsione - Petitum eccentrico rispetto al sistema vigente che attribuisce al pubblico ministero il munus in questione - Intervento che presenta i connotati di una "novità di sistema", spettante in via esclusiva alle scelte del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione .

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, secondo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., «nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale per i minorenni o un Giudice da lui delegato possa procedere d'ufficio all'apertura della procedura per la verifica dello stato di abbandono di un minore». L'intervento richiesto dal remittente assume i connotati di una "novità di sistema" non costituzionalmente imposta e colloca il quesito proposto - come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte - «al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, per rimetterlo alle eventuali e future soluzioni di riforma, affidate in via esclusiva alle scelte del legislatore» (sentenza n. 252 del 2012, nonché, ex plurimis, sentenza n. 274/2011). Peraltro, la stessa grave situazione denunciata dal giudice rimettente - di inerzia del pubblico ministero nel promuovere il procedimento di verifica dello stato di abbandono - anziché essere diretta conseguenza della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, si rivela piuttosto come una patologia di mero fatto, derivante dalla (in ipotesi, colpevole) inerzia del pubblico ministero nel promuovere il procedimento, rimuovibile attraverso i meccanismi ordinamentali inerenti alla organizzazione del relativo ufficio, senza che ciò possa implicare alcun vizio "intrinseco" della disposizione censurata e restando comunque impregiudicato il profilo relativo alla sua applicabilità nel giudizio principale.

Atti oggetto del giudizio

legge  04/05/1983  n. 184  art. 10  co. 1

legge  28/03/2001  n. 149  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30  co. 2

Costituzione  art. 31  co. 2

Costituzione  art. 32  co. 1

Altri parametri e norme interposte