Sentenza 138/2013 (ECLI:IT:COST:2013:138)
Massima numero 37141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  05/06/2013;  Decisione del  05/06/2013
Deposito del 13/06/2013; Pubblicazione in G. U. 19/06/2013
Massime associate alla pronuncia:  37142  37143  37144


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Redazione del rendiconto finanziario - Oneri relativi impegni finanziari, stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati e da contratti di finanziamento che includono una componente derivata - Assenza di nota informativa - Ricorso del Governo - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché riporterebbe dati erronei ed elementi insufficienti per la redazione del rendiconto finanziario 2011. Infatti, il ricorrente, in relazione al predetto art. 2, individua quali norme di riferimento l'art. 3, comma 8, della legge n. 203 del 2008, in tema di strumenti derivati, e l'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000, in materia di termini di approvazione del rendiconto, senza tuttavia svolgere alcun percorso argomentativo in grado di collegare dette disposizioni alle censure, formulate, peraltro, in modo assolutamente generico.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  19/10/2012  n. 23  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  22/10/2008  n. 203  art. 3    co. 8  

decreto legislativo  28/03/2000  n. 76  art. 29    co. 1