Sentenza 138/2013 (ECLI:IT:COST:2013:138)
Massima numero 37142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  05/06/2013;  Decisione del  05/06/2013
Deposito del 13/06/2013; Pubblicazione in G. U. 19/06/2013
Massime associate alla pronuncia:  37141  37143  37144


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Redazione del rendiconto finanziario - Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 e risultanze del conto del tesoriere e del rendiconto per l'esercizio finanziario 2010, approvato con legge regionale - Discordanza - Ricorso del Governo - Omessa indicazione delle norme interposte - Non conferenza dei parametri statutari - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile, per omessa indicazione delle norme interposte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché riporterebbe dati erronei ed elementi insufficienti per la redazione del rendiconto finanziario 2011. Infatti, in relazione al predetto art. 9, non viene richiamata alcuna norma interposta, non potendosi considerare tale la menzione degli artt. 20 e 21 della legge regionale di contabilità, peraltro non conferenti in relazione alle doglianze espresse.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  19/10/2012  n. 23  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Molise    n.   art. 20  

statuto regione Molise    n.   art. 21  

decreto legislativo  28/03/2000  n. 76  art.