Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Redazione del rendiconto finanziario - Contabilizzazione nel bilancio consuntivo di residui attivi senza il previo accertamento degli stessi - Contrasto con il corrispondente principio contenuto nella legge quadro in materia di finanza regionale, strettamente inerente ai concetti di certezza e attendibilità delle risultanze della gestione economica e finanziaria - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), che contabilizza nel bilancio consuntivo una rilevante massa di residui attivi senza il previo accertamento degli stessi, previsto, tra l'altro, dall'art. 21 della legge quadro in materia di finanza regionale n. 76 del 2000. Infatti, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e della norma interposta costituita dall'art. 21 del d.lgs. n. 76 del 2000, la determinazione dell'ammontare dei residui attivi risulta avvenuta in assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l'entità del credito e la sua scadenza; in tal modo vengono assunte quali attività del bilancio consuntivo una serie di valori non dimostrati, espressi attraverso un'aggregazione apodittica e sintetica, suscettibile di alterare le risultanze finali del conto, che a sua volta deve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le richiamate finalità di coordinamento della finanza pubblica.
- Sulla indefettibilità dell'accertamento contabile delle risorse provenienti da esercizi precedenti, sentenze nn. 309/2012, 192/2012 e 70/2012.