Paesaggio - Norme della Regione Veneto - Appostamenti per la caccia al colombaccio, realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali - Introduzione di deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica - Riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell' art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, che introduceva una deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti per la caccia al colombaccio, ancorché realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali. Al riguardo, è stato ribadito che la riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in quanto la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può soltanto ampliarlo, ma non ridurlo.
- Sul divieto di ridurre lo standard di protezione assicurato dalla normativa statale, si vedano, ex plurimis, le sentenze nn. 58/2013; 66/2012; 225/2009; 398/2006 e 407/2002.