Giudizio costituzionale - In genere - Parametri evocabili (nella specie: riferiti alla ripartizione di competenze tra Stato e regioni) - Necessità della loro vigenza al momento dell'emanazione della normativa regionale censurata (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disciplina regionale sull'esame di idoneità al servizio di Taxi e NCC, sollevata in riferimento al parametro delle professioni, senza aver argomentato circa gli effetti, sulla ripartizione di competenze, derivanti dalla modifica costituzionale del 2001). (Classif. 111001).
È necessario che lo scrutinio di legittimità costituzionale sia riferito ai parametri in vigore al momento dell’emanazione della normativa regionale, per cui sono inammissibili le questioni sollevate senza motivare in ordine alle ragioni per le quali si ritiene di dover evocare parametri sopravvenuti all’adozione della legge regionale censurata. (Precedenti: S. 52/2022 - mass. 44536; S. 130/2015 - mass. 38455; S. 62/2012).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, nella parte in cui richiede, quale requisito di ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, «l’assenza di carichi pendenti». Il rimettente assume che la disposizione regionale denunciata sia riconducibile alla materia «professioni» e, pertanto, risulti censurabile per contrasto con l’evocato parametro costituzionale nella formulazione vigente; sennonché, non considera che la norma pugliese è anteriore alla riforma costituzionale del 2001 e non ha subito modifiche. Non adducendo alcun argomento al riguardo, risulta pregiudicata la motivazione posta a sostegno della non manifesta infondatezza e ciò si ripercuote sull’ammissibilità della questione in esame).