Paesaggio - Norme della Regione Veneto - Appostamenti fissi per la caccia - Introduzione di deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica - Riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, che introduceva una deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica relativamente agli appostamenti fissi per la caccia, poiché non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Pertanto, l'impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori destinati a cacciare i colombacci comporta la necessità di una preventiva valutazione di compatibilità, mediante il ricorso all'autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale si ha una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, causata dalla riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato.
- Sul divieto per le regioni di prevedere ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si vedano le sentenze nn. 66/2012; 235/2011 e 232/2008.