Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Appostamenti fissi per la caccia - Introduzione di deroga all'obbligo di titolo abilitativo edilizio - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui tali manufatti sono soggetti a permesso di costruire - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 2, comma 1 della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, che introduceva una deroga all'obbligo di dotare dell'idoneo titolo abilitativo edilizio gli appostamenti venatori. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha già affermato che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio, e l'indicazione dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale del governo del territorio, che vincola la legislazione regionale di dettaglio, con la conseguenza che le norme impugnate, avendo ad oggetto manufatti per i quali la normativa dello Stato esige il permesso di costruire, hanno ecceduto dalla sfera di competenza concorrente assegnata dall'art. 117, terzo comma, Cost.
- Sull'obbligo del titolo abitativo, quale principio fondamentale in materia di governo del territorio, si vedano le sentenze nn. 303/2003, 171/2012 e 309/2011.