Reati e pene - Furto in abitazione - Fatto commesso su armi, munizioni o esplosivi nelle armerie o in altri locali adibiti alla custodia di armi - Pena della reclusione da cinque a dodici anni e multa da euro 1.032 a euro 3.098 - Trattamento sanzionatorio più grave del furto di armi in abitazione rispetto al furto di armi in armerie - Asserita irrazionalità e disparità di trattamento - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 4, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 533, come sostituito dall'art. 10, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nella parte in cui prevede l'applicazione della pena della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 ai delitti di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.) aggravati ai sensi del comma 1 del citato art. 4 della legge n. 533 del 1977. Il giudice a quo muove infatti dall'erroneo presupposto interpretativo che nel caso di furto in abitazione la pena prevista dal comma 2 dell'impugnato art. 4 trovi applicazione in relazione al solo oggetto materiale della condotta (armi, munizioni ed esplosivi), quand'anche esso non sia collocato nei luoghi indicati nel comma 1 (armerie, depositi o altri locali adibiti alla custodia di armi). Tale interpretazione contrasta con la chiara lettera della disposizione censurata, la quale richiede, ai fini dell'integrazione della fattispecie del furto di armi in abitazione, non solo che il furto sia commesso su armi, munizioni od esplosivi in armerie, depositi o altri locali adibiti alla custodia di armi (art. 4, comma 1, della legge n. 533 del 1977), ma anche che esso sia commesso «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa» (art. 624-bis cod. pen.).
- Per ipotesi di non fondatezza della questione per erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice rimettente: ex plurimis, sentenza n. 310/2008; ordinanza n. 321/2008.