Farmaci - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche - Produzione e lavorazione di cannabis medicinale coltivata in Italia - Prevista attivazione di una convenzione della Giunta regionale con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici - Contrasto con i principi fondamentali della normativa statale che disciplinano il procedimento di autorizzazione - Surrettizia introduzione di una autorizzazione ex lege - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 8 della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, relativo alla prevista attivazione di una convenzione della Giunta regionale con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici. La previsione de qua non subordina la stipula della convenzione all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni prescritte dalla legislazione statale. Inoltre, il letterale riferimento alle "medesime" autorizzazioni induce ad ammettere che la Regione possa stipulare convenzioni con istituti sprovvisti della specifica autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco.
- Sulla inclusione della disciplina autorizzatoria statale in materia di produzione di medicinali cannabinoidi tra i principi fondamentali in materia di tutela della salute, si veda la sentenza n. 253/2009.