Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Calendario venatorio 2011-2012 - Previsione di un unico comparto regionale in luogo di quelli di dimensioni sub provinciali prescritti dalla legge statale, per assicurare la naturale omogeneità degli ambienti venatori - Omessa considerazione delle peculiarità ambientali, naturalistiche e umane afferenti ai singoli contesti territoriali - Deroga non consentita alla regolamentazione della caccia alle specie migratorie contenuta nella legislazione statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 43, commi 6, 6-bis e 6-ter della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, che prevedono un unico comparto regionale in luogo di quelli di dimensioni sub-provinciali prescritti dalla legge statale, per assicurare la naturale omogeneità degli ambienti venatori. Al riguardo, l'omessa considerazione delle peculiarità ambientali, naturalistiche e umane afferenti ai singoli contesti territoriali rappresenta una deroga non consentita alla regolamentazione della caccia alle specie migratorie contenuta nella legislazione statale e, dunque, viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
- Si veda in materia anche la sentenza n. 4 del 2000.