Ordinamento penitenziario - Condannati sottoposti al regime speciale di sospensione delle regole del trattamento - Previsione di limiti di durata e di frequenza dei colloqui visivi e telefonici con i propri difensori - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento ai sensi del comma 2 del medesimo art. 41-bis, in particolare prevedendo che detti detenuti possono avere con i difensori, «fino a un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari» (pari, rispettivamente, a dieci minuti e a un'ora). La norma censurata, introducendo limiti di durata e di frequenza dei colloqui visivi e telefonici con i propri difensori - limiti che operano a prescindere non solo dalla natura e dalla complessità dei procedimenti giudiziari nei quali il detenuto è coinvolto e dal grado di urgenza degli interventi difensivi richiesti, ma anche dal loro numero e, quindi, dal numero dei legali patrocinanti con i quali il detenuto si debba consultare - determina una compressione del diritto ai colloqui in modo automatico e indefettibile all'applicazione del regime detentivo speciale. Né le limitazioni in esame possono trovare giustificazione nel bilanciamento tra il diritto di difesa e interessi di pari rilevanza costituzionale quali la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Infatti - anche in conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale la limitazione dei contatti confidenziali tra una persona detenuta e il suo avvocato può avvenire solo se assolutamente necessario - nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango, cosa che prima facie non è ravvisabile nel caso di specie. (Restano assorbite le censure riferite agli artt. 3 e 111, terzo comma, Cost.).
- Sul diritto di difesa, nel senso di diritto comprendente la difesa tecnica e il diritto di conferire col difensore, v. le citate sentenze nn. 212/1997, 80/1984, 125/1979.
- Sul regime dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 376/1997, ordinanze nn. 417/2004 e 192/1998.
- Sul bilanciamento del diritto di difesa con altre esigenze costituzionali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 317/2009, 173/2009, 297/2008, 341/2006, 212/1997, 407/1993.
- Sui limiti delle restrizioni che incidono sul diritto alla difesa tecnica delle persone ristrette in ambito penitenziario, v. Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 novembre 2007, Asciutto contro Italia; Corte europea dei diritti dell'uomo, Zagaria contro Italia, 27 novembre 2007; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 2 novembre 2010, Sakhnovskiy contro Russia; Corte europea dei diritti dell'uomo, Öcalan contro Turchia, 12 marzo 2003.