Sentenza 145/2013 (ECLI:IT:COST:2013:145)
Massima numero 37159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  17/06/2013;  Decisione del  17/06/2013
Deposito del 20/06/2013; Pubblicazione in G. U. 26/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Miniere e cave - Norme della Provincia di Trento - Autorizzazione all'attività di cava - Possibilità di due proroghe per il completamento dei lavori di coltivazione autorizzati, per un periodo complessivo di massimo tre anni - Ricorso del Governo - Asserita elusione della osservanza della normativa di VIA, lesiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Scelta in sé non censurabile e non incongrua - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 8, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e. 117, secondo comma, lett. s), Cost. La potestà legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere trova un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica. Alla Provincia, pertanto, è consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di eventualmente incrementare i livelli della tutela ambientale, laddove ciò avvenga nell'esercizio di una propria competenza legislativa e non comprometta un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. Non è, perciò, censurabile la scelta del legislatore provinciale che modifica esclusivamente il numero delle proroghe consentite per il completamento dei lavori di coltivazione autorizzati (portate da una a due) e la lunghezza complessiva del periodo totale di proroga (elevato da uno ad un massimo di tre anni), in quanto è prevista una posticipazione della durata dell'autorizzazione all'attività di cava per «un tempo che deve ritenersi non incongruo». Nel caso di specie, poi, essendosi in presenza di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività autorizzate, non ricorre né una ipotesi di proroga automatica, atta ad eludere l'osservanza nell'esercizio della attività di cava della normativa di VIA, né di un rinnovo, che non potrebbe essere disposto, anche in virtù di quanto previsto dalla legislazione provinciale vigente, se non previa riedizione del procedimento di VIA, tutte ipotesi che, al contrario, hanno indotto la Corte in passato a dichiarare l'illegittimità delle norme che le prevedevano. Per le medesime ragioni deve ritenersi non fondata la questione riguardante l'impugnato art. 13, comma 2, che ha come fine quello di garantire parità di condizioni e di trattamento, evitando discriminazioni ingiustificate, e di ricomprendere sotto la stessa disciplina tutti i rapporti suscettibili di essere considerati come non esauriti, ovviamente sempre nel rispetto delle richieste procedure di valutazione di impatto ambientale.

- Sulla possibilità della Provincia soltanto di incrementare i livelli della tutela ambientale, v. le citate sentenze nn. 58/2013, 66/2012, 225/2009.

- Sulle ipotesi di eccezionali ed automatiche proroghe di diritto per autorizzazioni all'esercizio di cave, rilasciate in assenza di procedure di VIA e sulle ipotesi di rinnovo senza previa riedizione del procedimento di VIA, v. le citate sentenze nn. 67/2010, 1/2010 e 114/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  20/07/2012  n. 14  art. 4  co. 2

legge della Provincia autonoma di Trento  20/07/2012  n. 14  art. 13  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte