Sentenza 146/2013 (ECLI:IT:COST:2013:146)
Massima numero 37161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  17/06/2013;  Decisione del  17/06/2013
Deposito del 20/06/2013; Pubblicazione in G. U. 26/06/2013
Massime associate alla pronuncia:  37160


Titolo
Impiego pubblico - Supplenti con incarico a tempo determinato - Aumenti economici biennali - Diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse - Asserita disparità di trattamento - Insussistenza - Inidoneità della categoria dei docenti di religione, per la peculiarità del rapporto di lavoro, a fungere da idoneo tertium comparationis - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost., nella parte in cui prevede, per i supplenti con incarico a tempo determinato, un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di altre materie in merito agli aumenti economici biennali. Infatti lo status degli insegnanti di religione mantiene alcune sue indubbie peculiarità, quali la permanente possibilità di risoluzione del contratto per revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano e l'assenza di un sistema paragonabile a quello delle graduatorie permanenti - ora graduatorie ad esaurimento - previste per altri docenti, le quali consentono l'ingresso in ruolo in ragione del cinquanta per cento dei posti disponibili. Inoltre la Corte costituzionale ha sottolineato la peculiarità del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione e ha ricordato che tale categoria di docenti ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio nel quale assume un ruolo centrale l'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Da tanto consegue l'inidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da tertium comparationis. La diversità della condizione dei suddetti docenti rende, di conseguenza, priva di fondamento la prospettata questione di legittimità costituzionale in riferimento anche all'art. 36 Cost. nonché alla normativa europea richiamata attraverso gli artt. 11 e 117 Cost., poiché il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, presuppone comunque la comparabilità tra le due categorie di lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/07/1980  n. 312  art. 53  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato    n.   art.   clausola 4

direttiva CE  28/06/1999  n. 70  art.