Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Sardegna - Allestimenti mobili in strutture turistico-ricettive all'aria aperta - Esclusa rilevanza ai fini edilizi, urbanistici e paesaggistici - Asserito contrasto con la normativa statale di settore - Motivazione sulla rilevanza della questione insufficiente, perplessa, parziale - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l), Cost., e 3, primo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 20 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 novembre 2011, n. 21, concernente gli allestimenti mobili in strutture turistico-ricettive all'aria aperta. Infatti, vi è una intrinseca contraddizione nel percorso argomentativo del rimettente, che si traduce in insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata; e il rimettente non si pone alcun problema di ammissibilità del sindacato costituzionale sulle norme penali che introducono una disciplina più favorevole, sicché, pure sotto questo aspetto, la motivazione sulla rilevanza risulta evidentemente perplessa, parziale e inadeguata.
- V. citata ordinanza n. 314/2012.