Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) sull'aggravante della recidiva reiterata - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude che la circostanza attenuante - consistente nella lieve entità del fatto - di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata. La questione è infatti divenuta priva di oggetto in seguito alla sentenza n. 251 del 2012, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui al richiamato art. 73, comma 5, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
- Sulla manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto della questione, ex plurimis: ord. n. 315/2012.