Reati e pene - Delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero - Sospensione di diritto, a seguito di condanna, della potestà genitoriale - Asserita lesione dei diritti inviolabili del fanciullo - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nonché - in relazione all'art. 10 Cost. - agli artt. 3, 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, consegua di diritto la sospensione della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto». L'assenza, nell'ordinanza di rimessione, di qualunque descrizione dei fatti di causa preclude il doveroso scrutinio della rilevanza della questione. L'omessa illustrazione della fattispecie è tanto più grave nel caso di specie in quanto il rimettente sollecita una pronuncia attraverso la quale sia consentito al giudice di effettuare una valutazione in concreto dell'incompatibilità del denunciato automatismo rispetto alle esigenze effettive di tutela del minore nella specifica vicenda sottoposta al suo giudizio.