Trasporto pubblico - In genere - Servizio di taxi e di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Puglia - Esame di idoneità all'esercizio del relativo servizio - Requisiti di ammissione - Assenza di carichi pendenti - Irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità nonché della libera iniziativa economica - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 253001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 41, primo comma, Cost., l’art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che deve essere allegata alla domanda di ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, attesti l’assenza di carichi pendenti. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. quinta, contrasta sia con il principio di proporzionalità che con quello di ragionevolezza, perché impedisce la partecipazione all’esame suddetto in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale, senza alcuna connessione razionale tra il mezzo predisposto e il fine perseguito, finendo per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l’affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all’esame in questione. Tanto più che ciò risulta irragionevole rispetto a quanto previsto all’alinea successivo a quello denunciato, che disciplina specificamente anche le condanne, circoscrivendone, tuttavia, l’efficacia ostativa a quelle che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Infine, la disposizione censurata finisce anche per comprimere irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata, traducendosi in una indebita barriera all’ingresso nel mercato dei servizi in questione. (Precedenti: S. 7/20214 - mass. 3554; S. 161/2018 - mass. 40069).