Ordinanza 151/2013 (ECLI:IT:COST:2013:151)
Massima numero 37166
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  17/06/2013;  Decisione del  17/06/2013
Deposito del 20/06/2013; Pubblicazione in G. U. 26/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione nel corso di un comizio - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso Giudice di pace di Viterbo - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo

E' ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di Pace di Viterbo in riferimento alla deliberazione assunta dalla Camera dei deputati il 22 settembre 2010 con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese nel corso di un comizio dall'allora deputato Silvio Berlusconi sul conto di Antonio Di Pietro - per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione (art. 595, commi primo e secondo, cod. pen.) - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, Cost. Sotto il profilo del requisito soggettivo va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli nonché la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.; quanto al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri.

- Sulla idoneità ad instaurare un giudizio per conflitto di attribuzione di un atto introduttivo avente la forma dell'ordinanza, v. la citata sentenza n. 229/2012.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  22/09/2010  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37