Sentenza 153/2013 (ECLI:IT:COST:2013:153)
Massima numero 37168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  17/06/2013;  Decisione del  17/06/2013
Deposito del 21/06/2013; Pubblicazione in G. U. 26/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Misure per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio - Introduzione di un credito di imposta IRAP a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dall'anno 2013 - Ricorso del Governo - Asserita integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tributi - Insussistenza - Esistenza di norma statale che consente alle Regioni ordinarie di ridurre le aliquote e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi stabiliti - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45, promossa perché, introducendo un credito d'imposta IRAP (tributo proprio derivato, istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni), avrebbe posto in essere un'integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale. Infatti, proprio l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, con riferimento all'IRAP consente alle Regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati. Anche il limite temporale risulta osservato, perché l'art. 8 della legge regionale stabilisce che le disposizioni di essa si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013 - hanno cioè la decorrenza fissata nella menzionata norma statale - salvo quanto previsto dall'art. 5 della norma regionale stessa, concernente il regolamento attuativo e la convenzione con l'Agenzia delle entrate, cioè attività di tipo preparatorio. Infine, non si potrebbe sostenere che il credito d'imposta non trova specifica previsione nell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, poiché la detta norma statale va oltre tale previsione e senz'altro la comprende, riconoscendo alle Regioni la potestà di ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/07/2012  n. 45  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte