Sentenza 154/2013 (ECLI:IT:COST:2013:154)
Massima numero 37169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
17/06/2013; Decisione del
17/06/2013
Deposito del 21/06/2013; Pubblicazione in G. U. 26/06/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Enti locali - Gestione commissariale del debito pregresso del Comune di Roma - Disciplina normativa derogatoria rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali, contenente divieto di azioni esecutive individuali e imputazione alla gestione straordinaria del Comune di Roma delle obbligazioni nascenti da atti o fatti precedenti al 28 aprile 2008, anche se accertate con sentenze diventate definitive successivamente a tale data - Asserita irragionevolezza dell'intera procedura commissariale per la ritenuta indeterminatezza temporale e per la violazione dell'effettività della tutela giurisdizionale dei crediti - Insussistenza - Ragionevolezza di una doppia gestione (ordinaria e commissariale) volta a mantenere indenni dal peso di debiti pregressi le risorse destinate all'attività ordinaria del Comune di Roma Capitale, in considerazione del rilievo del tutto peculiare di quest'ultimo, sia in campo nazionale che internazionale - Non fondatezza delle questioni.
Enti locali - Gestione commissariale del debito pregresso del Comune di Roma - Disciplina normativa derogatoria rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali, contenente divieto di azioni esecutive individuali e imputazione alla gestione straordinaria del Comune di Roma delle obbligazioni nascenti da atti o fatti precedenti al 28 aprile 2008, anche se accertate con sentenze diventate definitive successivamente a tale data - Asserita irragionevolezza dell'intera procedura commissariale per la ritenuta indeterminatezza temporale e per la violazione dell'effettività della tutela giurisdizionale dei crediti - Insussistenza - Ragionevolezza di una doppia gestione (ordinaria e commissariale) volta a mantenere indenni dal peso di debiti pregressi le risorse destinate all'attività ordinaria del Comune di Roma Capitale, in considerazione del rilievo del tutto peculiare di quest'ultimo, sia in campo nazionale che internazionale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 78, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e dell'art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), sollevate - in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 101, 102, 104, 108, secondo comma, 114, 117, primo comma (in relazione agli artt. 6, primo comma, e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché in relazione all'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), 118 e 119 della Costituzione. Infatti, con la normativa impugnata il legislatore ha inteso evitare una dichiarazione di dissesto che investisse, puramente e semplicemente, il Comune di Roma Capitale, optando per una procedura di risanamento da porre in essere mediante una gestione straordinaria dell'ingente indebitamento pregresso, da espletarsi in modo contestuale all'attività ordinaria dell'ente. Ciò allo scopo di non incidere, nei limiti del possibile, sul livello dei servizi della Capitale, senza tuttavia creare una situazione deteriore per i creditori del Comune di Roma, rispetto a quelli di altri Comuni d'Italia dichiarati in stato di dissesto e assoggettati pertanto alla procedura concorsuale prevista dagli artt. 248, commi 2, 3 e 4, e 255, comma 12, del d.lgs. n. 267 del 2000, le cui statuizioni peraltro si ispirano, quanto al divieto di azioni esecutive individuali, a quelle contenute negli artt. 51 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), finalizzate a garantire la par condicio creditorum. In effetti, quanto alla legittimità delle cosiddette leggi-provvedimento, che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto: nel caso in esame, la deroga alla disciplina generale del dissesto degli enti locali si limita all'introduzione di una doppia gestione (ordinaria e commissariale), volta a mantenere indenni dal peso di debiti pregressi le risorse destinate all'attività ordinaria del Comune di Roma Capitale, in considerazione del rilievo del tutto peculiare di quest'ultimo, sia in campo nazionale che internazionale; per quanto riguarda la posizione dei creditori non vi è lesione del diritto di azione perché la pretesa creditoria all'esecuzione forzata non è frustrata, ma è meramente deviata da uno strumento di soddisfacimento individuale verso uno di tipo concorsuale: il rispetto della par condicio creditorum costituisce ragione sufficiente di tale meccanismo sostitutorio dello strumento di tutela approntato dall'ordinamento.
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 78, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e dell'art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), sollevate - in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 101, 102, 104, 108, secondo comma, 114, 117, primo comma (in relazione agli artt. 6, primo comma, e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché in relazione all'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), 118 e 119 della Costituzione. Infatti, con la normativa impugnata il legislatore ha inteso evitare una dichiarazione di dissesto che investisse, puramente e semplicemente, il Comune di Roma Capitale, optando per una procedura di risanamento da porre in essere mediante una gestione straordinaria dell'ingente indebitamento pregresso, da espletarsi in modo contestuale all'attività ordinaria dell'ente. Ciò allo scopo di non incidere, nei limiti del possibile, sul livello dei servizi della Capitale, senza tuttavia creare una situazione deteriore per i creditori del Comune di Roma, rispetto a quelli di altri Comuni d'Italia dichiarati in stato di dissesto e assoggettati pertanto alla procedura concorsuale prevista dagli artt. 248, commi 2, 3 e 4, e 255, comma 12, del d.lgs. n. 267 del 2000, le cui statuizioni peraltro si ispirano, quanto al divieto di azioni esecutive individuali, a quelle contenute negli artt. 51 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), finalizzate a garantire la par condicio creditorum. In effetti, quanto alla legittimità delle cosiddette leggi-provvedimento, che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto: nel caso in esame, la deroga alla disciplina generale del dissesto degli enti locali si limita all'introduzione di una doppia gestione (ordinaria e commissariale), volta a mantenere indenni dal peso di debiti pregressi le risorse destinate all'attività ordinaria del Comune di Roma Capitale, in considerazione del rilievo del tutto peculiare di quest'ultimo, sia in campo nazionale che internazionale; per quanto riguarda la posizione dei creditori non vi è lesione del diritto di azione perché la pretesa creditoria all'esecuzione forzata non è frustrata, ma è meramente deviata da uno strumento di soddisfacimento individuale verso uno di tipo concorsuale: il rispetto della par condicio creditorum costituisce ragione sufficiente di tale meccanismo sostitutorio dello strumento di tutela approntato dall'ordinamento.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 78
co. 6
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
decreto-legge
25/01/2010
n. 2
art. 4
co. 8
legge
26/03/2010
n. 42
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
co. 1
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 13
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1