Ordinanza 155/2013 (ECLI:IT:COST:2013:155)
Massima numero 37170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  17/06/2013;  Decisione del  17/06/2013
Deposito del 21/06/2013; Pubblicazione in G. U. 26/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina dell'attività di acconciatore - Ricorso del Governo - Sopravvenute abrogazione e modifica delle norme impugnate - Rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo
Deve essere dichiarato estinto il giudizio di costituzionalità sulle norme dell'art. 6, co. 1 lettere a) e d) e dell'art. 9, co. 2 della legge regionale n. 14/2012 della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, volte a disciplinare il mestiere di acconciatore, in quanto per il ricorrente sono venute meno le motivazioni del ricorso, a causa della sopravvenuta abrogazione e modificazione delle stesse, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al giudizio, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  07/05/2012  n. 14  art. 6  co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  07/05/2012  n. 14  art. 6  co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  07/05/2012  n. 14  art. 9  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n. 23  art.