Ordinanza 156/2013 (ECLI:IT:COST:2013:156)
Massima numero 37171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  17/06/2013;  Decisione del  17/06/2013
Deposito del 21/06/2013; Pubblicazione in G. U. 26/06/2013
Massime associate alla pronuncia:  37172


Titolo
Intervento in giudizio - Giudizi di legittimità costituzionale in materia di mediazione obbligatoria - Interventi del Consiglio Nazionale Forense - Soggetto che non è stato parte nei giudizi a quibus e che non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.

Testo

Sono inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio Nazionale Forense in due dei giudizi di legittimità costituzionale qui riuniti. Il suddetto Consiglio, infatti, non è stato parte nei giudizi a quibus. Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla mediazione nel processo civile, che possono anche riguardare interessi professionali della classe forense, ma concernono più in generale le posizioni che le parti intendono azionare nel processo e non mettono in gioco le prerogative del Consiglio Nazionale Forense (ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre, confermata con sentenza n. 272 del 2012). Sotto altro profilo, l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.

- Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale: ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138/2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151/2009; sentenze nn. 293/2011, 94/2009, 96/2008 e 245/2007).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 5  co. 1

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 8  co. 5

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 13  co. 

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 16  co. 

decreto ministeriale  18/10/2010  n. 180  art. 16  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 372  co. 2

codice di procedura civile    n.   art. 372  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 13  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 47  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 52  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 53