Ordinanza 156/2013 (ECLI:IT:COST:2013:156)
Massima numero 37172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  17/06/2013;  Decisione del  17/06/2013
Deposito del 21/06/2013; Pubblicazione in G. U. 26/06/2013
Massime associate alla pronuncia:  37171


Titolo
Procedimento civile - Mediazione obbligatoria - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Censura di norma regolamentare - Erronea indicazione della norma censurata - Richiesta di intervento additivo manipolativo di sistema - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 8, comma 5, 13 e 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), dell'art. 16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) e dell'articolo 372, commi 2 e 3, del codice di procedura civile, questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 76, 77 e 111 della Costituzione, ed agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), nonché in riferimento agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con sentenza n. 272 del 2012, successiva alle indicate ordinanze di rimessione, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010. Pertanto, la questione di legittimità costituzionale della suindicata norma - sollevata da tutti i remittenti - è divenuta priva di oggetto e va, quindi, dichiarata manifestamente inammissibile nei diversi profili prospettati con le ordinanze di rimessione. Alla luce della detta dichiarazione di illegittimità costituzionale, deve ritenersi manifestamente inammissibile anche la questione sollevata in ordine all'art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010, perché per come prospettata, risulta riferita alla situazione normativa antecedente la sentenza di accoglimento. Per effetto della menzionata sent. n. 272 del 2012 sono da dichiarare manifestamente inammissibili anche le questioni relative all'art. 8, comma 5, e all'art. 13 del d.lgs. n. 28 del 2010, in quanto tali disposizioni sono state dichiarate, nella sentenza stessa, costituzionalmente illegittime in via consequenziale, rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010. La questione di legittimità costituzionale, concernente l'art. 16 del d.m. n. 180 del 2010, viene dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto si tratta di norma di natura regolamentare, non suscettibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., di essere sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale, perché priva di forza di legge, salvo restando che si tratta di norma secondaria collegata a norma dichiarata costituzionalmente illegittima, salvo restando che si tratta di norma regolamentare collegata a norma dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010). Il Tribunale ordinario di Tivoli ha, fra l'altro, censurato l'art. 372 cod. proc. civ., la relativa questione risulta prospettata con riguardo ad una norma del codice di rito - rubricata «produzione di altri documenti» - che non ha alcuna attinenza con le doglianze formulate. Comunque il rimettente ha richiesto alla Corte un intervento additivo "creativo", peraltro manipolativo di sistema, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, che eccede i poteri di intervento della Corte costituzionale, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Di qui la manifesta inammissibilità anche di tali questioni. (ex plurimis: ordinanze nn. 252/2012 e 255/2012, 182/2009 e 243/2009).

- Sulla normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: sentenza n. 272/2012.

- Sull'impossibilità di sottoporre direttamente a scrutinio di legittimità costituzionale norme prive di forza di legge: ordinanze nn. 37/2007, 401/2006, 125/2006, e 389/2004.

- Sull'eccedenza rispetto ai poteri della Corte costituzionale di interventi additivi "creativi, manipolativo di sistema, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate: ordinanze nn. 252/2012, 255/2012, 182/2009 e 243/2009.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 5  co. 1

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 8  co. 5

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 13  co. 

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 16  co. 

decreto ministeriale  18/10/2010  n. 180  art. 16  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 372  co. 2

codice di procedura civile    n.   art. 372  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 13  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 47  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 52  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 53