Ordinanza 157/2013 (ECLI:IT:COST:2013:157)
Massima numero 37173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  17/06/2013;  Decisione del  17/06/2013
Deposito del 21/06/2013; Pubblicazione in G. U. 26/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità civile - Danni da sinistro stradale - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizione di proponibilità - Comunicazione della richiesta risarcitoria cumulativamente all'impresa designata e alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada anziché disgiuntamente all'una o all'altra - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione. Questione analoga a quella sollevata con l'ordinanza in esame è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 73 del 2012, nella quale si è evidenziato che, a prescindere dai più o meno ampi margini di discrezionalità riconosciuti in via di principio al legislatore delegato - al quale non è preclusa l'adozione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante - è decisivo ed assorbente, in questo caso, il rilievo che, rispetto alla ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003, la disposizione del decreto legislativo qui censurata è assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi. La suddetta disposizione è, infatti finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed è funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria. Poiché l'odierno rimettente non adduce profili o argomenti diversi rispetto a quelli già valutati nella richiamata precedente pronuncia di manifesta infondatezza, anche l'attuale questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

- Sui margini di discrezionalità riconosciuti in via di principio al legislatore delegato: sentenze nn. 230/2010, 199/2003 e 163/2000.

- Sulla mancata preclusione, per il legislatore delegato, della possibilità di adottare norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante: ordinanze nn. 213/2005 e 419/2000.

- Sulla individuazione della ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003, come rafforzamento - nel quadro di un complessivo «riassetto della materia» - della tutela del danneggiato, anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative: sentenze nn. 230/2010 e 180/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  07/09/2005  n. 209  art. 287  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte