Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Remunerazione del servizio - Compenso di riscossione diverso a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza dei contribuenti - Imposizione a carico del debitore, in misura parziale o integrale, a seconda che il pagamento avvenga entro o oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lettera a), del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - che disciplina la remunerazione del servizio reso dai concessionari - sollevata per dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto il compenso dell'agente della riscossione è diverso a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza dei contribuenti, nonché dell'art. 53 Cost., in quanto la previsione del compenso minimo nella misura del 4,65 per cento non è collegata alla capacità contributiva, e dell'art. 97 Cost., in quanto l'aggio risulta dovuto pur in assenza di una qualsiasi attività dell'agente, in considerazione del difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, dal momento che il giudice rimettente non ha in alcun modo illustrato, anche solo sommariamente, le ragioni di infondatezza degli altri motivi di ricorso, pure spiegati in via principale nel giudizio a quo ed aventi «priorità logica».
- Per casi analoghi, v. citate ordinanze nn. 73/2011, 96/2010 e 22/2010.