Contratto, atto e negozio giuridico - Norme della Regione Calabria - Norma di interpretazione autentica dell'art. 43 della legge regionale n. 8 del 2002 - Inefficacia dei provvedimenti, dei contratti, degli accordi che comportano spese a carico della Regione, inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sino a che non esista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione - Disciplina concernente l'efficacia giuridica dei rapporti contrattuali, appartenente al diritto civile - Esorbitanza dalla disciplina dell'ordinamento contabile della Regione - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, il quale prevede che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non esista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione. La disposizione censurata, venendo ad incidere sull'efficacia del contratto (art. 1372 cod. civ.), viola il suddetto parametro che ha codificato il limite del "diritto privato", consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001. Né può ritenersi che la norma censurata sia una disposizione di natura contabile, destinata ad operare nel quadro dei principi di contabilità pubblica e, come tale, non idonea a ledere il limite del diritto privato, in quanto essa nel suo inequivoco significato non consente una interpretazione restrittiva, bensì si presta ad essere riferita anche e soprattutto all'inefficacia civile.
- Sul limite del "diritto privato" consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001, v. le citate sentenze nn. 295/2009, 401/2007, 190/2001, 279/1994 e 35/1992.