Sentenza 160/2013 (ECLI:IT:COST:2013:160)
Massima numero 37176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
19/06/2013; Decisione del
19/06/2013
Deposito del 27/06/2013; Pubblicazione in G. U. 03/07/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Incarico di durata triennale di componente esperto a tempo pieno, esterno ai ruoli della pubblica amministrazione, del Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario (SECIT) - Sopravvenienza di norma di interpretazione autentica che qualifica l'incarico come onorario e ne dispone retroattivamente la cessazione anticipata ad ogni effetto, sia giuridico sia economico - Incompatibilità del significato oggettivo della norma interpretata con quello attribuitole dalla norma interpretativa - Produzione di un effetto innovativo su fattispecie chiuse, in pregiudizio a posizioni già maturate ed a situazioni processuali altrimenti indirizzate - Lesione del legittimo affidamento degli esperti del SECIT sulla natura e la durata della loro prestazione - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Incarico di durata triennale di componente esperto a tempo pieno, esterno ai ruoli della pubblica amministrazione, del Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario (SECIT) - Sopravvenienza di norma di interpretazione autentica che qualifica l'incarico come onorario e ne dispone retroattivamente la cessazione anticipata ad ogni effetto, sia giuridico sia economico - Incompatibilità del significato oggettivo della norma interpretata con quello attribuitole dalla norma interpretativa - Produzione di un effetto innovativo su fattispecie chiuse, in pregiudizio a posizioni già maturate ed a situazioni processuali altrimenti indirizzate - Lesione del legittimo affidamento degli esperti del SECIT sulla natura e la durata della loro prestazione - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1-ter, del d.l. 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), aggiunto dalla legge di conversione 1° ottobre 2010, n. 163, norma di interpretazione autentica, in quanto la norma impugnata ha realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, così ledendo l'affidamento ingenerato dal trattamento riservato per circa trent'anni agli ispettori esterni del SECIT e quindi con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1-ter, del d.l. 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), aggiunto dalla legge di conversione 1° ottobre 2010, n. 163, norma di interpretazione autentica, in quanto la norma impugnata ha realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, così ledendo l'affidamento ingenerato dal trattamento riservato per circa trent'anni agli ispettori esterni del SECIT e quindi con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
05/08/2010
n. 125
art. 2
co. 1
legge
01/10/2010
n. 163
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte