Sentenza 161/2013 (ECLI:IT:COST:2013:161)
Massima numero 37177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
19/06/2013; Decisione del
19/06/2013
Deposito del 27/06/2013; Pubblicazione in G. U. 03/07/2013
Massime associate alla pronuncia:
37178
Titolo
Edilizia popolare - Norme della Regione Toscana - Riscatto dell'immobile - Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo - Diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art. 17 della legge n. 137 del 1952, con applicazione del prezzo di acquisto di maggior favore riservato dalla legge statale ai profughi assegnatari in base all'art. 18 della stessa legge - Irragionevole estensione di una disciplina di privilegio propria di una specifica categoria di profughi, in ragione del canone di locazione maggiorato da essi pagato - Irragionevole trattamento di maggior favore rispetto agli assegnatari ordinari - Illegittimità costituzionale .
Edilizia popolare - Norme della Regione Toscana - Riscatto dell'immobile - Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo - Diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art. 17 della legge n. 137 del 1952, con applicazione del prezzo di acquisto di maggior favore riservato dalla legge statale ai profughi assegnatari in base all'art. 18 della stessa legge - Irragionevole estensione di una disciplina di privilegio propria di una specifica categoria di profughi, in ragione del canone di locazione maggiorato da essi pagato - Irragionevole trattamento di maggior favore rispetto agli assegnatari ordinari - Illegittimità costituzionale .
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59. Le disposizioni regionali impugnate riconoscono a tutti i cittadini italiani (e ai loro familiari a carico) in possesso della qualifica di "profugo" il diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare loro assegnati, beneficiando di «condizioni di miglior favore» rispetto agli assegnatari ordinari. Esse stabiliscono, inoltre, regimi di deroga rispetto ai criteri generali, diversi da quelli dalla normativa statale in materia. Dalla ricostruzione del quadro normativo in materia d i provvidenze abitative previste in favore dei cittadini italiani in possesso della qualifica di "profugo", si evince che - come osservato dal remittente - le disposizioni regionali impugnate violano l'art. 3 Cost. per due motivi. In primo luogo, perché equiparano irragionevolmente, ai fini dell'acquisto dell'immobile, il trattamento dei profughi assegnatari degli alloggi realizzati in base all'art. 18 della legge n. 137 del 1952 e il trattamento degli altri profughi assegnatari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 17 della legge n. 137 del 1952 e all'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Mentre i primi, a differenza degli altri, sono assoggettati ad un canone calmierato, privo di componenti forfettarie calcolate in base ai costi di costruzione e gestione dell'immobile condotto in locazione, che ha giustificato la previsione, da parte del legislatore statale, di agevolazioni nell'acquisto degli alloggi popolari (con l'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993), privilegiato e derogatorio rispetto al regime generale ed accordato proprio in considerazione del pagamento del suddetto canone di locazione più oneroso di quello ordinario, non per il possesso della qualifica di profughi. In secondo luogo, le norme impugnate differenziano irragionevolmente il trattamento degli assegnatari di alloggi popolari in possesso della qualifica di profughi da quello degli ordinari assegnatari di alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica, senza considerare che entrambe le suddette categorie di conduttori si trovano, ai fini dell'acquisto in proprietà dell'immobile, nella medesima condizione.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59. Le disposizioni regionali impugnate riconoscono a tutti i cittadini italiani (e ai loro familiari a carico) in possesso della qualifica di "profugo" il diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare loro assegnati, beneficiando di «condizioni di miglior favore» rispetto agli assegnatari ordinari. Esse stabiliscono, inoltre, regimi di deroga rispetto ai criteri generali, diversi da quelli dalla normativa statale in materia. Dalla ricostruzione del quadro normativo in materia d i provvidenze abitative previste in favore dei cittadini italiani in possesso della qualifica di "profugo", si evince che - come osservato dal remittente - le disposizioni regionali impugnate violano l'art. 3 Cost. per due motivi. In primo luogo, perché equiparano irragionevolmente, ai fini dell'acquisto dell'immobile, il trattamento dei profughi assegnatari degli alloggi realizzati in base all'art. 18 della legge n. 137 del 1952 e il trattamento degli altri profughi assegnatari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 17 della legge n. 137 del 1952 e all'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Mentre i primi, a differenza degli altri, sono assoggettati ad un canone calmierato, privo di componenti forfettarie calcolate in base ai costi di costruzione e gestione dell'immobile condotto in locazione, che ha giustificato la previsione, da parte del legislatore statale, di agevolazioni nell'acquisto degli alloggi popolari (con l'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993), privilegiato e derogatorio rispetto al regime generale ed accordato proprio in considerazione del pagamento del suddetto canone di locazione più oneroso di quello ordinario, non per il possesso della qualifica di profughi. In secondo luogo, le norme impugnate differenziano irragionevolmente il trattamento degli assegnatari di alloggi popolari in possesso della qualifica di profughi da quello degli ordinari assegnatari di alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica, senza considerare che entrambe le suddette categorie di conduttori si trovano, ai fini dell'acquisto in proprietà dell'immobile, nella medesima condizione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
02/11/2005
n. 59
art. 1
co.
legge della Regione Toscana
02/11/2005
n. 59
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte