Sentenza 161/2013 (ECLI:IT:COST:2013:161)
Massima numero 37178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  19/06/2013;  Decisione del  19/06/2013
Deposito del 27/06/2013; Pubblicazione in G. U. 03/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37177


Titolo
Edilizia popolare - Norme della Regione Toscana - Riscatto dell'immobile - Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo - Diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art. 17 della legge n. 137 del 1952, con applicazione del prezzo di acquisto di maggior favore riservato dalla legge statale ai profughi assegnatari in base all'art. 18 della stessa legge - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Inscindibile connessione delle disposizioni dichiarate illegittime e le altre disposizioni della stessa legge - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, n. 87) - rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi) di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 - Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 - Normativa organica per i profughi - gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005. Infatti, i suindicati artt. 2 e 4 sono inscindibilmente connessi con gli impugnati artt. 1 e 3 della Regione Toscana n. 59 del 2005, dichiarati costituzionalmente illegittimi in via principale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  02/11/2005  n. 59  art. 2  co. 

legge della Regione Toscana  02/11/2005  n. 59  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27